Sviluppare una gestione dei dati di base trasversale a tutte le autorità
Le amministrazioni pubbliche definiscono i dati di base che sono indispensabili per le loro attività o per l’esecuzione dei loro affari correnti. Si tratta ad esempio di informazioni su persone, imprese, edifici e fondi. I «dati di base comuni» designano invece dati di base rilevanti per più di un’unità amministrativa. I dati di base definiti a livello federale devono essere resi disponibili anche alle amministrazioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni.
Minor dispendio grazie alla gestione dei dati di base a livello nazionale
In futuro, i dati di base utilizzati più volte dovranno essere gestiti congiuntamente e messi a disposizione delle amministrazioni di tutti i livelli federali e degli ambienti autorizzati. Se i dati di base vengono registrati e gestiti un’unica volta, il dispendio si riduce sensibilmente per tutti gli attori coinvolti. I cittadini, le imprese e altre organizzazioni devono comunicare solo una volta i propri dati all’amministrazione (secondo il principio «once only»). Ciò consente alle autorità di fornire le proprie prestazioni in modo più efficiente, tenendo maggiormente conto delle esigenze dei clienti.
I dati di base definiti a livello federale e utilizzati da diversi uffici devono essere resi disponibili alle amministrazioni di tutti i livelli federali e ad altri ambiti interessati.
«La gestione comune dei dati di base rappresenta un elemento fondamentale a sostegno della trasformazione digitale delle autorità.»
Manuela Lenk, vicedirettrice, Ufficio federale di statistica (UST)
Ulteriori informazioni
Piano di attuazione: obiettivo 09/21
Sviluppare una gestione dei dati di base trasversale a tutte le autorità
«I dati di base definiti a livello federale (attuazione della strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione) devono essere resi disponibili anche alle amministrazioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni. […] Rivestono particolare interesse i seguenti registri centrali e sistemi di riferimento. Per le imprese: registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), registro d’identificazione delle imprese (registro IDI); per gli immobili e la geoinformazione: registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), infrastruttura federale di dati geografici (IFDG); per le persone: registro degli abitanti comunale e cantonale tramite il registro nazionale degli indirizzi (RNI). […] L’obiettivo è far sì che il coordinamento di questi cinque registri di base e infrastrutture sia affidato a un’organizzazione mantello centrale («infrastruttura dei dati nazionale»), ma che la loro gestione sia assicurata a livello decentralizzato.»
Piano di attuazione: misure
Misure | Scadenza | ||
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Misure | Sviluppare un piano tecnico, un’architettura di riferimento e un piano organizzativo per gestire i registri secondo il principio «once-only» in collaborazione con gli Uffici dell’Amministrazione federale e un Cantone pilota (ambito di applicazione: persone, imprese, edifici e abitazioni nonché geodati). | Scadenza | 31.12.2021 |
Misure | Creare un inventario dei dati di base utilizzati da Confederazione, Cantoni e Comuni in collaborazione con i vari livelli istituzionali; redigere un glossario nazionale dei dati che sia comprensibile per tutti i settori specialistici. | Scadenza | 31.12.2021 |
Misure | Eseguire un progetto pilota nell’UST e in un Cantone pilota. | Scadenza | 31.12.2023 |
Misure | Integrare il sistema armonizzato concernente l’elenco ufficiale degli indirizzi conformemente agli articoli 26b e 26c dell’ordinanza sui nomi geografici (RS 510.625) nei registri cantonali di commercio. | Scadenza | 31.12.2021 |